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Appalti pubblici stipulati da enti diversi dallo Stato – Cass. n. 29332/2020

Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - Appalti pubblici stipulati da enti diversi dallo Stato - Clausola compromissoria - Applicazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Condizioni - Rinvio "ex lege" o convenzionale al capitolato generale dello Stato - Interpretazione del contratto e della clausola di rinvio - Necessità.

In tema di appalti pubblici stipulati da enti diversi dallo Stato, il d.P.R. n. 1063 del 1962 non ha valore normativo vincolante, pertanto la disposizione di cui all'art. 47, che prevede il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie, può trovare applicazione soltanto per effetto di un esplicito rinvio formulato dalle parti, oppure di una specifica disposizione di legge che ne estenda espressamente l'applicazione all'ente o al contratto in questione. Ne discende che, per valutare la ricorrenza della competenza arbitrale di fonte convenzionale nello specifico rapporto, occorre esaminare il tenore esatto del contratto e della clausola di rinvio, al fine si stabilire se, attraverso il richiamo alla normativa che regola gli appalti pubblici, le parti abbiano inteso limitarsi ad identificare la disciplina legale concretamente applicabile, oppure abbiano inteso recepire il contenuto della normativa generale relativa agli appalti pubblici vigente al momento della stipula del contratto, conferendo alla stessa un valore negoziale tale da renderla insensibile alle modifiche normative intervenute successivamente alla stipulazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29332 del 22/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_808_1

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