Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Cass. n. 16556/2020
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di giudizio di cassazione - Condizioni e limiti.
ARBITRATO
LODO
IMPUGNAZIONE
NULLITA'
Il difetto di "potestas iudicandi" del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16556 del 31/07/2020 (Rv. 658602 - 02)