Skip to main content

Disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 2006 - Arbitrato internazionale - Individuazione - Cass. n. 7183/2019

Arbitrato - arbitrato estero - Disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 2006 - Arbitrato internazionale - Individuazione - Criteri di valutazione alternativi - Conseguenze sul regime di impugnazione del lodo - Fattispecie.

Al fine di accertare la natura internazionale dell'arbitrato, nella disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 2006, conseguendone l'esclusione dell'impugnabilità del lodo per inosservanza delle regole di diritto, occorre verificare se ricorra uno dei due criteri identificativi dell'istituto individuati dalla legge, l'uno di natura soggettiva, l'altro di carattere oggettivo, consistenti rispettivamente nella residenza o sede effettiva all'estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in alternativa, nella previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all'estero. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito per aver ritenuto che, in conseguenza del mero subentro di una società italiana nel rapporto contrattuale, con acquisizione dei diritti ed assunzione degli obblighi contrattuali della parte originaria straniera con effetto "ex tunc", l'arbitrato non potesse qualificarsi internazionale perché nessuna delle parti contraenti poteva considerarsi straniera, omettendo del tutto di motivare per quale ragione l'originaria contraente estera dovesse ritenersi essere rimasta totalmente estranea al rapporto contrattuale, sebbene avesse assunto pattiziamente la responsabilità in solido del corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7183 del 13/03/2019

Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_832, Cod_Proc_Civ_art_838

Arbitrato internazionale

corte

cassazione

7183

2019