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Arbitrato - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1673 del 05/02/2003

Arbitri - Spese generali - Rimborso - Limiti.

La liquidazione delle spese generali agli arbitri postula l'applicazione della norma di cui all'art. 814 cod. proc. civ., che prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese cd. "borsuali" (quelle, cioè, effettivamente sopportate e documentabili, menzionate, in sostanza, dagli artt.90, 92 e 93 cod. proc. civ. e 7, 8 e 9 della legge 319/1980 per consulenti tecnici), senza che possano, per converso, ritenersi applicabili "tout court" i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese cd. "forfettarie" (art. 15 della tariffa professionale forense ex D.M. 15/1985), attesa la non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell'opera rispettivamente prestata.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1673 del 05/02/2003