Skip to main content

giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 21585 del 20/09/2013

Concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche anteriori alla legge n. 205 del 2000 - Relative controversie - Compromettibilità in arbitri - Esclusione - Fondamento - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 5 legge n. 1034 del 1971 - Configurabilità - Operatività dell'art. 31 bis legge n. 109 del 1994 - Esclusione - Applicabilità del sopravvenuto art. 6 della legge n. 205 del 2000 - Esclusione - Ragioni. Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 21585 del 20/09/2013


massima|green


Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 21585 del 20/09/2013
In materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche e in riferimento alla compromettibilità in arbitri delle relative controversie, ove la concessione sia anteriore alla legge 21 luglio 2000, n. 205, è esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato, con conseguente nullità della clausola compromissoria, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che l'equiparazione, ai fini della giurisdizione, delle concessioni di opere pubbliche agli appalti, operata dall'art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non concerne le concessioni di costruzione e gestione, dalle quali deriva un rapporto non assimilabile all'appalto per la natura di attività autonoma della gestione, che presuppone la costruzione dell'opera, e trovando il concessionario compenso per la propria attività anche nella successiva gestione. Né, in senso contrario, assume rilievo il disposto dell'art. 6 della citata legge n. 205 del 2000, che non pone una norma sulla giurisdizione ma riguarda una questione di merito, relativa alla validità ed efficacia del compromesso e della clausola compromissoria (attribuendo la facoltà di ricorrere all'arbitrato anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la controversia riguardi diritti soggettivi), e non può avere, in mancanza di una espressa previsione di retroattività, effetti sananti della originaria invalidità della clausola stipulata, la cui valutazione resta ancorata alle norme vigenti al momento del perfezionamento dell'atto.