Skip to main content

Compenso

Arbitrato - Compenso - Liquidazione dal presidente del Tribunale In tema di arbitrato, a partire dal 1° aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del Tribunale, che procede alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 814, secondo comma, c.p.c., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale Forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti, a partire dal 1° aprile 1995, agli avvocati e ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia. Corte di Cassazione n. 1929 del 6 marzo 1999