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Compenso arbitri - Liquidazione effettuata dal collegio arbitrale

6 Novembre 2009 - Arbitrato - Compenso arbitri - Liquidazione effettuata dal collegio arbitrale - liquidazione, ex articolo 814 c.p.c., del compenso In tema di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l'incarico, secondo il regime previgente alla novella recata dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, qualora, in assenza di espressa rinunzia da parte degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione, esso e' automaticamente integrato, in base all'articolo 814 c.p.c., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al presidente del tribunale,….. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 23 ottobre 2009, n. 22549)

Arbitrato - Compenso arbitri - Liquidazione effettuata dal collegio arbitrale - liquidazione, ex articolo 814 c.p.c., del compenso -

In tema di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l'incarico, secondo il regime previgente alla novella recata dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, qualora, in assenza di espressa rinunzia da parte degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione, esso e' automaticamente integrato, in base all'articolo 814 c.p.c., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al presidente del tribunale, il quale, una volta investito (con ricorso proponibile anche disgiuntamente da ciascun componente del collegio arbitrale) in alternativa all'arbitratore, svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica. Ne consegue che detto provvedimento e' privo della vocazione al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost.; tale natura del procedimento, inoltre, esclude l'ipotizzabilita' di una soccombenza ed osta, pertanto, all'applicazione del relativo principio ed all'adozione delle consequenziali determinazioni in tema di spese (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 23 ottobre 2009, n. 22549)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 14 novembre 2007, i componenti del collegio arbitrale costituito per la risoluzione della controversia insorta tra l'Avv. NE. VI. Ma. , quale legale rappresentante dello Studio legale NEBIOLO VIETTI e Associati e in proprio, e l'Avv. AN. Ca. , chiedevano al Presidente del Tribunale di Torino la liquidazione, ex articolo 814 c.p.c., del compenso loro spettante. La liquidazione effettuata dal collegio arbitrale nella misura di euro 30.000,00, da ripartirsi in parti uguali tra gli arbitri, infatti, non era stata accettata dall'Avv. An.Ca. per le seguenti due ragioni: a) perche' era in corso di notifica l'impugnazione del lodo; b) perche' le somme richieste apparivano in contrasto con le tariffe professionali vigenti.

Si costituiva l'Avv. An. , il quale concludeva sostenendo che il compenso dovesse essere determinato nella misura di euro 1.940,00, pari al minimo previsto per cause di valore inferiore ad euro 25.900,00, ovvero, in via subordinata e per l'ipotesi che la causa fosse stata considerata di valore rientrante nel successivo scaglione, in euro 5.815,00 (pari al minimo per cause di valore inferiore ad euro 51.700,00.

Con decreto depositato il 29 aprile 2008, il Presidente del Tribunale di Torino determinava il compenso in euro 30.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Il Presidente del Tribunale riteneva che il valore della controversia decisa dagli arbitri, in relazione al quale doveva poi determinarsi il compenso, dovesse essere individuato tenendo conto della entita' delle richieste rivolte agli arbitri e non della somma da questi attribuita alla parte vincitrice. Escluso quindi che potesse farsi riferimento alla somma di euro 7.966,94, al pagamento della quale era stato condannato l'Avv. An. , previa compensazione del suo debito con un credito di euro 1.400,00, il Presidente rilevava che l'entita' delle richieste rivolte agli arbitri fosse dato dalla somma delle domande, variamente articolate, formulate da entrambe le parti, pari complessivamente ad un importo superiore a euro 103.000,00, con conseguente applicazione degli onorari previsti dalla tariffa per lo scaglione compreso tra euro 103.000,01 e 258.300,00, nella misura da un minimo di euro 25.190,00 e un massimo di euro 52.925,00.

Cosi' individuato il valore della controversia, il Presidente, tenuto conto della rilevanza della controversia, dell'oggetto della lite, dell'importanza dell'opera svolta dagli arbitri, riteneva congruo il compenso di euro 30.000,00.

Per la cassazione di questo provvedimento ricorre l'Avv. An. Ca. , sulla base di due motivi; resistono, con controricorso, gli Avvocati CA.Ma. , Bo.Al. e GA. Lu. ; entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127 e dell'articolo 10 c.p.c..

Premesso che, ai sensi dell'articolo 6 del citato Decreto Ministeriale, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, "il valore della causa e' determinato a norma del codice civile, avendo riguardo (...) nei giudizi per pagamento somma o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata", il ricorrente si duole che il Presidente del Tribunale abbia proceduto alla determinazione del valore della controversia non gia' sulla base del decisum, ma sulla base del deductum, determinato dalla somma di quanto richiesto da entrambe le parti del giudizio arbitrale, e cioe' sia delle pretese formulate dall'Avvocato Ne. Vi. in quella sede, sia delle domande formulate da esso ricorrente in via riconvenzionale. In tal modo, il Presidente del Tribunale avrebbe pero' violato l'articolo 10 c.p.c., a norma del quale possono sommarsi solo le domande proposte nello stesso processo contro la medesima parte, ma non anche la domanda principale e quella riconvenzionale. Ove cosi avesse operato, il valore della controversia avrebbe dovuto essere contenuto nello scaglione compreso tra un minimo di euro 25.900,00 e un massimo di euro 51.700,00, posto che la domanda dell'Avv. Vi. era pari ad euro 44.042,23 (superiore a quella indicata nel provvedimento impugnato in euro 39.962,00).

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, rilevando che il provvedimento risulta incentrato sulla complessita' e la difficolta' del giudizio arbitrale, laddove questo criterio, lungi dal poter concorrere a individuare il valore della controversia, avrebbe potuto al piu' rilevare ai fini della determinazione del compenso nell'ambito dello scaglione correttamente determinato in base al valore della controversia, individuato sulla base delle sole domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto.

Conclusivamente, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "Accerti e dica la Suprema Corte di cassazione che, al fine della determinazione del valore di una controversia arbitrale e quindi dell'individuazione dello scaglione di valore per la valutazione di congruita' della liquidazione delle competenze spettanti agli arbitri, debbono essere sommate, ai sensi dell'articolo 10 c.p.c., le sole domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto, e non anche a queste le domande (riconvenzionali) proposte dal convenuto nei confronti dell'attore".

Rileva il Collegio che, successivamente alla proposizione del ricorso, e' intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite che, con riferimento alla questione relativa alla individuazione della natura del procedimento per la determinazione del compenso agli arbitri e ai rimedi esperibili avverso la decisione del Presidente del Tribunale, ha affermato il seguente principio di diritto: "in tema di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l'incarico, secondo il regime previgente alla novella recata dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, qualora, in assenza di espressa rinunzia da parte degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione, esso e' automaticamente integrato, in base all'articolo 814 c.p.c., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al presidente del tribunale, il quale, una volta investito (con ricorso proponibile anche disgiuntamente da ciascun componente del collegio arbitrale) in alternativa all'arbitratore, svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica.

Ne consegue che detto provvedimento e' privo della vocazione al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost.; tale natura del procedimento, inoltre, esclude l'ipotizzabilita' di una soccombenza ed osta, pertanto, all'applicazione del relativo principio ed all'adozione delle consequenziali determinazioni in tema di spese" (Cass. n. 15586 del 2009).

A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte sulla base di una riconsiderazione sistematica del procedimento finalizzato alla mera liquidazione degli compensi spettanti agli arbitri in forza del contratto di arbitrato, e cio' sia nella prospettiva della funzione svolta dal Presidente del Tribunale nel procedimento, sia in quella del rito, rilevando come entrambi i profili inducano ad affermare la carenza di carattere giurisdizionale nella decisione adottata dal Presidente del Tribunale nel procedimento ex articolo 814 c.p.c., e ad escluderne la natura decisoria e l'attitudine al giudicato, e conseguentemente ad affermare la non esperibilita' avverso la decisione stessa dei rimedi di giurisdizione contenziosa, anche extra ordinem, quale il ricorso per cassazione previsto dall'articolo 111 Cost., nella specie proposto dal ricorrente .

Il Collegio condivide il percorso argomentativo e il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, al quale intende quindi uniformarsi.

Ne consegue che l'esame dei motivi del ricorso e' precluso dal preliminare rilievo della inammissibilita' del ricorso stesso.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimita', in considerazione del fatto che solo all'esito della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite deve affermarsi la inammissibilita' del ricorso, laddove invece, secondo il precedente e disatteso orientamento, esso era ammissibile.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile; compensa le spese del giudizio di legittimita'.

 

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