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lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere - corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 16887 del 05/07/2013

Impugnazione del lodo arbitrale reso in controversia devoluta, in assenza di arbitrato, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Devoluzione - Corte d'appello - Potere-dovere, altresì, di decidere nel merito la causa, in caso di accoglimento dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ. - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013

L'impugnazione di lodi arbitrali rituali deve essere sempre proposta dinanzi alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ., costituendo essa l'unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta giudicare su detta impugnazione. Pertanto, deve escludersi che la giurisdizione possa spettare al Consiglio di Stato, inteso quale giudice non solo dell'appello contro la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ma anche dell'impugnazione del lodo arbitrale ad esso alternativo, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ordinario, siccome giudice naturale dell'impugnazione del lodo, qualora accolga l'impugnazione, ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito, ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ., a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013