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Arbitrato - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2216 del 01/02/2007

Lodo - Successivo giudizio - Interpretazione del contenuto e dei limiti del lodo - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

L'accertamento del giudice di merito in ordine al contenuto ed ai limiti del lodo reso fra le stesse parti in un pregresso procedimento arbitrale riguardante un rapporto connesso non è sindacabile in cassazione se non sotto il profilo dei vizi di motivazione, costituendo il lodo arbitrale un atto negoziale proveniente da soggetti privati che non muta tale sua natura per l'attribuzione ad esso, dopo la sua formazione, degli effetti della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso con cui si lamentava che il giudice di merito non avesse riconosciuto l'effetto preclusivo di "giudicato" a precedente lodo non deducendo vizi di motivazione ma proponendo una diversa interpretazione del lodo).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2216 del 01/02/2007