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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2715 del 07/02/2007

Lodo disponente risoluzione del contratto e condanna generica al risarcimento del danno, con prosecuzione del procedimento per la determinazione del "quantum" - Natura di lodo parziale - Sussistenza - Conseguenza - Immediata impugnabilità.

Il lodo con cui sia disposta la risoluzione del contratto e la condanna generica di una delle parti al risarcimento del danno, con prosecuzione del procedimento arbitrale per la determinazione del "quantum debeatur", costituisce lodo parziale, immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 827, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 19 della legge n. 25 del 1994.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2715 del 07/02/2007