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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1731 del 07/02/2001

Giudizio di impugnazione - Trattazione collegiale del giudizio - Art. 350 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.

Operando nell'ordinamento processuale il principio - ricavabile dagli artt. 400 e 406 cod. proc. civ. - secondo cui davanti al giudice adito con un mezzo di impugnazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate dalla specifica disciplina del mezzo d'impugnazione di cui si tratta, la trattazione del giudizio d'impugnazione del lodo davanti alla corte d'appello, disciplinato dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., deve svolgersi interamente davanti al collegio, applicandosi la disciplina ordinaria del procedimento davanti alla corte d'appello, e quindi l'art. 350 cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353), a mente del quale la trattazione dell'appello è collegiale.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1731 del 07/02/2001