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Arbitrato - competenza - in genere – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10859 del 24/07/2002

Rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni - Arbitrati rituali - Individuazione - Giudice competente sull'impugnazione - Applicazione artt. 412 "ter e quater" cod. proc. civ. - Esclusione - Competenza Corte d'Appello - Sussistenza.

In tema di arbitrato nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in ragione di una interpretazione letterale delle norme imposta dal tenore delle stesse, gli artt. 412 "ter e quater" cod. proc. civ. vanno applicati unicamente agli arbitrati irrituali previsti dai contratti collettivi. Ne consegue che gli arbitrati rituali - tra i quali va annoverato pure quello regolato dall'art. 59 , commi settimo, ottavo e nono del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 - sono disciplinati dalle norme di cui agli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., sicché competente sull'impugnativa del lodo non è il tribunale nella cui circoscrizione l'arbitrato ha avuto sede, ma la Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitro.

Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10859 del 24/07/2002