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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10663 del 09/05/2006

Regola della impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 cod. proc. civ. - Impugnativa per nullità del lodo arbitrale - Applicabilità - Disciplina speciale dei termini per la impugnazione ex art. 828, secondo comma, cod. proc. civ. - Irrilevanza.

Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale sono applicabili i principi stabiliti dal codice di procedura civile per il processo di impugnazione, senza che possano indurre a diverse conclusioni le innovazioni introdotte dalla legge di riforma n. 25 del 1994, che ha apportato significative modifiche alla disciplina dell'arbitrato, anche con riferimento al giudizio di impugnazione per nullità del lodo, modifiche che non hanno, però, inciso sulla natura impugnatoria di detto giudizio. Ne consegue l'applicabilità, nel giudizio di impugnativa del lodo arbitrale, della regola posta dall'art. 334 cod. proc. civ., che consente alle parti nei cui confronti sia stata proposta impugnazione anche quando per esse sia decorso il termine o abbiano prestato acquiescenza alla sentenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale. a nulla rilevando la circostanza che la disposizione dell'art. 828, secondo comma, cod. proc. civ. fissi una disciplina speciale, quanto ai termini per la impugnazione, rispetto al giudizio ordinario di impugnazione.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10663 del 09/05/2006