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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - deliberazione – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24866 del 08/10/2008

Termine per la pronuncia del lodo arbitrale - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Esclusione - Questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969 per la mancata estensione della sospensione al predetto termine - Manifesta infondatezza - Fondamento.

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la mancata estensione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale al termine per la pronuncia del lodo, previsto dall'art. 820 cod. proc. civ., sia perché, essendo l'arbitrato espressione dell'autonomia privata delle parti e della scelta di rinunciare alla giurisdizione, non si tratta di un termine giudiziario, per cui va esclusa la violazione del principio di eguaglianza rispetto a quelli per i quali opera la sospensione, sia per la ragionevolezza intrinseca dell'esclusione, giustificata dalle esigenze di celerità dell'arbitrato, fondanti la decisione di risolvere la controversia attraverso tale mezzo alternativo alla giurisdizione, sia perché la scelta è effettuata concordemente tra le parti, per cui è escluso che una di esse possa incontrare nell'esercizio del diritto di difesa ingiustificate difficoltà conseguenti alla decisione dell'altra di esercitare l'azione in prossimità della sospensione dei termini, sia, infine, per il carattere suppletivo e derogabile del termine fissato dall'art. 820 cod. proc. civ, che consente alle stesse parti di ponderare nella sua identificazione e di fissarne uno più lungo, qualora ritengano di prevedere una stasi del procedimento nel periodo feriale.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24866 del 08/10/2008