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Arbitrato - procedimento arbitrale - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9394 del 27/04/2011

Art. 3, comma 2, d.l. n. 180 del 1998 - Interpretazione - Clausole compromissorie preesistenti - Inefficacia per l'avvenire - Sussistenza - Disciplina transitoria di salvezza dei lodi già emessi e delle domande di arbitrato già proposte - Estensione alle clausole preesistenti - Esclusione - Contrasto della norma con gli artt. 2, 3, 24, 25, 41, 97 e 102 cost. - Insussistenza.

Il divieto di arbitrato, previsto dall'art. 3, comma 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267) per le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, comporta l'inefficacia per il futuro delle clausole compromissorie già stipulate, come avviene nei rapporti di durata al sopravvenire di norme che incidano sull'autonomia negoziale privata, non potendo invece trarsi dalla disposizione, laddove prevede la salvezza dei lodi già emessi e delle domande di arbitrato già proposte, l'efficacia, anche per l'avvenire, dei compromessi e delle clausole compromissorie già stipulati; né tale interpretazione contrasta con gli artt. 2, 3, 24, 25, 41, 97 e 102 Cost., sì da imporre un'interpretazione diversa, anche alla luce della sentenza della n. 376 del 2001 e delle ordinanze della medesima Corte nn. 11 e 122 del 2003.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9394 del 27/04/2011