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Arbitrato - arbitri - nomina - numero - clausola compromissoria con previsione di nomina d'un arbitro unico - validita – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 348 del 03/02/1976

Disaccordo successivo delle parti sulla scelta dell'arbitro - irrilevanza - conseguenze.*

013011 379034*

La clausola compromissoria che preveda la nomina dell'arbitro unico, da effettuare di comune accordo tra le parti, e pienamente valida, poiche, in conformita a quanto stabilisce a pena di nullita il secondo comma dell'art 809 cod proc civ, essa prevede sia il numero che le modalita di nomina degli arbitri. L'eventuale disaccordo delle parti sulla scelta dell'arbitro, infatti, costituisce un fatto successivo al perfezionamento della clausola, laddove i requisiti di validita di un atto negoziale debbono sussistere al momento del completamento della fattispecie ed eventuali fatti successivi a tale momento possono incidere sull'efficacia o sulla funzionalita dello atto, non anche sulla sua validita. Nella specie, mancando l'accordo delle parti, la nomina dell'arbitro viene effettuata dal Presidente del tribunale, a norma dell'art 810 cod proc civ, applicabile anche all'ipotesi di arbitro unico, in via di interpretazione estensiva.*

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 348 del 03/02/1976