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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 15/09/2000

Inesistenza della clausola compromissoria - Sanabilità della carenza di potere degli arbitri in relazione al successivo comportamento delle parti - Esclusione - Fondamento.

In ipotesi di clausola compromissoria inesistente (nella specie, per estinzione, a seguito di novazione del contratto che la prevedeva) il successivo comportamento delle parti (che, come nella specie, abbiano avviato e concluso il procedimento portante all'insediamento degli arbitri) non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri, senza che, in contrario, possa essere invocato il disposto dell'art. 829 comma primo n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art.817 cod. proc. civ., atteso che tale disposizione si riferisce al superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso e non alla diversa ipotesi di originaria e totale carenza di potere e atteso inoltre che, in subiecta materia, deve escludersi ogni possibilità di interpretazione analogica, ponendosi la competenza arbitrale come derogatoria alla competenza del giudice naturale.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 15/09/2000