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Arbitrato - competenza - in genere – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15474 del 14/07/2011

Devoluzione della controversia ad arbitri - Rinuncia alla giurisdizione dello Stato - Relativa questione - Inerenza al merito - Conseguenze - Eccezione di compromesso - Natura giuridica - Eccezione in senso proprio.

In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.

Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15474 del 14/07/2011