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Arbitrato - competenza - connessione di cause – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6403 del 15/07/1996

Eccezione di incompetenza - Formulazione nel procedimento arbitrale in memoria di replica - Tardività - Esclusione.

Nel procedimento arbitrale è tempestiva l'eccezione di incompetenza per connessione con una causa pendente dinanzi al giudice ordinario che sia stata formulata in una memoria di replica dopo lo spirare del termine concesso dagli arbitri per le difese, atteso che tale termine non è dichiarato perentorio dalla legge e che il secondo comma dell'art. 40 cod. proc. civ. è inapplicabile al procedimento arbitrale, nel quale era privilegiata (prima dell'introduzione dell'art. 819 bis cod. proc. civ. da parte dell'art. 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 25) la "vis actractiva" del giudizio connesso, pendente dinanzi al giudice, ed in cui vige il principio della libertà delle forme procedimentali (art. 816 cod. proc. civ.).

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6403 del 15/07/1996