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Arbitrato - arbitrato estero – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1808 del 18/02/2000

Distinzione dall'arbitrato interno - Criterio - Sede determinata dalle parti o dagli arbitrati - Rilevanza - Luogo di svolgimento di fatto del giudizio - Irrilevanza.

Il criterio di distinzione tra arbitrato interno e arbitrato estero è dato dalla sede, determinata all'inizio della procedura arbitrale dalle parti o, in mancanza, dagli arbitri nella loro prima riunione ai sensi dell'articolo 816 cod. proc. civ. e nessun rilievo assume il luogo di effettivo svolgimento del giudizio arbitrale.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1808 del 18/02/2000