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Arbitrato - arbitri - nomina – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3316 del 07/03/2001

Statuto di società cooperativa - Deferimento delle controversie tra la cooperativa ed i soci ad un collegio di probiviri - Nomina dei probiviri - Unanimità dei consensi - Mancata previsione - Conseguenze - Nullità della clausola statutaria - Configurabilità - Condizioni e limiti.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa, che deferisca ogni controversia tra quest'ultima ed i soci alla cognizione di un collegio di probiviri senza prevedere che, per la relativa nomina, sia necessaria l'unanimità dei consensi, è affetta da nullità, salvo il caso di adesione, anche successiva, del socio interessato.

Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3316 del 07/03/2001