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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - decisione – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2717 del 07/02/2007

Interpretazione di un contratto - Compito degli arbitri - Censura di tale interpretazione in sede di impugnazione del lodo - Limiti.

L'interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell'impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2717 del 07/02/2007