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Arbitrato - procedimento arbitrale - sospensione – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8936 del 04/07/2000

Necessaria, ex art. 295 cod. proc. civ., per "dipendenza" dall'accertamento del giudice penale - Ammissibilità - Ex art. 819 cod. proc. civ. - Esclusione - Istanza di regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione - Ammissibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Giudizio arbitrale - Provvedimento di sospensione per "dipendenza" da accertamento penale - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

Nel giudizio arbitrale, gli arbitri, quando rilevano che la soluzione di una questione ad essi deferita dipenda dall'accertamento ad opera del giudice penale di un fatto costituente reato, possono sospendere il giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (non dell'art. 819 cod. proc. civ., che contempla le questioni incidentali civili o amministrative). Contro il provvedimento di sospensione, sia esso emesso autonomamente o sia emesso nel lodo con il quale gli arbitri risolvano parzialmente la controversia, non è ammessa l'istanza di regolamento di competenza, che l'art. 42 cod. proc. civ. (nel coordinato disposto con l'art. 295 cod. proc. civ.) riserva (con una ragionevole scelta legislativa, immune da sospetti di incostituzionalità) al solo giudizio ordinario.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8936 del 04/07/2000