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Arbitrato - arbitrato estero – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13231 del 16/06/2011

Richiamo a condizioni generali di contratto contenenti la clausola compromissoria - Sufficienza - Art. 833 cod. proc. civ. - "Ratio" - Contrasto con l'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Esclusione - Fondamento.

In tema di arbitrato internazionale, il richiamo, operato dal contratto sottoscritto fra le parti, a condizioni generali contenenti una clausola compromissoria è idoneo a configurare una valida pattuizione della stessa, ai sensi dell'art. 833, comma secondo, cod. proc. civ. (norma introdotta dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e successivamente abrogata dal d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), il quale si colloca nel solco di un'evoluzione intesa a superare difficoltà di ordine formalistico nel settore del commercio internazionale e palesa un evidente "favor" per l'arbitrato in tale ambito, avendo optato per la validità della "relatio imperfecta". Tale evoluzione non trova ostacolo nell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, la cui definizione di "convenzione scritta" è così ampia da risultare del tutto compatibile con il menzionato rinvio imperfetto.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13231 del 16/06/2011