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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - interpretazione - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20673 del 13/10/2016

Clausola compromissoria genericamente riferita alle controversie nascenti dal contratto - Interpretazione - Riferimento esclusivo alle sole controversie contrattuali - Limiti - Inapplicabilità della clausola alle controversie aventi nel contratto un mero presupposto storico - Fattispecie in tema di azione ex art. 2598 e 1337 c.c.

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alla quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nella specie, in cui la "causa petendi" ha titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonché dell'art. 1337 c.c.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20673 del 13/10/2016