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Irrituale - Contratti - Termine - Contratto preliminare di compravendita Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8216 del 11/04/2011

Arbitrato - Irrituale - Contratti - Termine - Contratto preliminare di compravendita - Scadenza del termine per la stipula del definitivo - Natura - Accertamento - . Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8216 del 11/04/2011

Arbitrato - Irrituale - Contratti - Termine - Contratto preliminare di compravendita - Scadenza del termine per la stipula del definitivo - Natura - Accertamento - Efficacia della clausola arbitrale - Contratto preliminare di compravendita - Scadenza del termine per la stipula del definitivo - Natura - Accertamento - Efficacia della clausola arbitrale -


L'efficacia della clausola per arbitrato irrituale, contenuta in un contratto preliminare di compravendita (nella specie, di quote societarie), permane anche dopo la scadenza del termine fissato dalle parti per la stipula del contratto definitivo, atteso che tale termine può ritenersi finale ed essenziale solo qualora le parti in tal modo lo abbiano espressamente considerato, sia pure senza l'uso di formule solenni, o se tale natura risulti dal contratto, dovendo, in contrario, ritenersi che il termine per la conclusione del contratto definitivo costituisca un ordinario termine dilatorio di adempimento delle obbligazioni negoziali e la relativa scadenza non determina di per sé la risoluzione del contratto e l'automatica caducazione del relativo vincolo e della detta clausola. Corte di Cassazione,  Sez. 1, Sentenza n. 8216 del 11/04/2011

Corte di Cassazione,  Sez. 1, Sentenza n. 8216 del 11/04/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'8.03.2000, Stefano PA.., Francesca PA.. e FA.. Maria convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Udine, sezione distaccata di Pa.., Francesco Ve.. chiedendo che fosse dichiarata l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto preliminare di cessione di quote di una società, tra le parti stipulato nel luglio del 1995, per scrittura privata, e di conseguenza invalido il lodo per arbitrato irrituale reso il 25.01.2000, ad iniziativa del Ve.., sulla base della convenuta clausola compromissoria; assumevano che la mancata stipula del contratto definitivo entro il pattuito termine del 30.09.1995, aveva fatto venire meno l'intero accordo, come stabilito ai relativi punti 2 e 8 del suddetto preliminare.
Con altro atto di citazione del 25.05.2000 i medesimi PA.. e la FA.. proponevano innanzi allo stesso Tribunale, opposizione al decreto ingiuntivo n. 58 del 22.03.2000, con cui, sulla base del menzionato lodo arbitrale, era stato intimato loro di restituire all'ingiungente Ve.. Francesco la somma di L. 56.244.940, oltre accessori e spese, ricevuta a titolo di caparra in sede di preliminare.
L'adito Tribunale, riunite le due cause, con sentenza n. 38 del 22.03.2004, revocava il decreto ingiuntivo opposto, accertava l'invalidità e l'inefficacia del lodo e respingeva la pretesa creditoria del Ve...
Con sentenza del 17.11-12.12.2006, la Corte di appello di Trieste in accoglimento dell'appello principale del Ve.., respingeva tutte le domande dei PA.. e della FA.., con assorbimento del gravame incidentale dagli stessi proposto e compensava le spese processuali dei due gradi di merito.

La Corte territoriale osservava e riteneva tra l'altro:
che il termine stabilito dalle parti per la stipula del definitivo doveva essere qualificato come termine di adempimento a favore del debitore (art. 1183/1184 c.c.), nella specie di tutte le parti (che erano reciprocamente debitrici), e non di efficacia, ossia implicante alla scadenza l'estinzione dell'intero accordo che sulla qualificazione di tale termine come termine di adempimento non poteva influire l'ulteriore previsione contrattuale secondo cui all'inutile scadenza di esso il vincolo giuridico sarebbe venuto meno, posto che tale pattuizione non riguardava la finalità di detto termine ne' ne qualificava la natura ma afferiva all'esigibilità della prestazione, la quale sarebbe venuta meno alla convenuta scadenza che in ogni caso la clausola compromissoria, destinata a risolvere tutte le controversie concernenti l'esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, compresa quella restitutoria oggetto della controversia, era rimasta operativa alla scadenza del previsto termine, in quanto dotata di carattere autonomo (nonostante si trattasse di arbitrato irrituale) rispetto al rapporto sostanziale cui ineriva, sicché i suoi requisiti di validità ed efficacia andavano accertati autonomamente - che anche la clausola finale del contratto, di cui all'art. 8 non smentiva questa conclusione, avendo avuto essa ad oggetto solo le prestazioni suscettibili d'adempimento, alle quali restava all'evidenza estranea la clausola compromissoria, di cui all'art. 7 che, dunque, attesi anche i limiti dell'impugnativa svolta in primo grado dai PA.. e dalla FA.., il lodo costituiva valido titolo della pretesa del Ve...
Avverso questa sentenza i PA.. e la FA.. hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 28.12.2007, affidato a otto motivi. Il Ve.. ha resistito con controricorso notificato il 6.02.2008 e depositato memoria. All'udienza pubblica dell'11.07.2010 è stato disposto il rinvio d'ufficio all'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I PA.. e la FA.. ricorrenti, premesso anche il richiamo delle vicende accadute nel periodo successivo alla scadenza del convenuto termine del 30.09.1995, ivi compreso il fatto che le quote societarie il 2.10.1995, erano state da loro cedute a Ve.. Daniele, figlio di Ve.. Francesco, a sostegno del ricorso denunziano:
1. "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto anche in riferimento agli artt. 1372 e 1321 e segg. c.c.", conclusivamente formulando ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il seguente quesito di diritto: "Dica codesta Suprema Corte se - alla luce dell'art. 101 Cost., comma 2 (...) art. 1372 (...) c.c. art. 1321 (...) c.c. il giudice possa dichiarare che un termine, all'inutile spirare del quale le parti hanno concordato la decadenza dell'intero accordo sia, invece, un termine il cui spirare (anziché implicare la decadenza dell'intero accordo) implichi solo l'esigibilità della prestazione".

Occorre premettere che nell'impugnata sentenza la conclusione secondo cui l'operatività della clausola per arbitrato irrituale permaneva anche dopo la scadenza del termine del 30.09.1995, convenuto per la stipula del definitivo, è stata fondata su due distinte ed autonome ragioni, l'una inerente alla funzione dalle parti assegnata al citato termine e l'altra, aggiuntiva ed alternativa, costituita dalla ritenuta autonomia della suddetta clausola.
Il motivo in esame riguarda la prima delle esposte due rationes decidendi e non ha pregio, sicché per tale profilo la decisione si rivela incensurabile e conseguentemente anche superfluo ed assorbito l'esame delle doglianze inerenti alla seconda rado, dedotte nel mot. n. 5 del ricorso.

La circostanza che, in un contratto preliminare, il termine per la stipulazione del contratto definitivo individui il periodo di efficacia del vincolo obbligatorio o, in altri termini, l'arco di tempo nel quale i promittenti sono obbligati a tenersi disponibili per la promessa stipulazione, non ne esclude la funzione di termine di adempimento, che deve ritenersi termine (finale) essenziale solo se le parti lo abbiano espressamente considerato tale, anche senza l'uso di formule solenni, o se questo sua natura risulti, comunque, dal contratto (cfr cass. 199109619; 199801045).
Inoltre, il fatto che il termine per la conclusione del contratto definitivo, fissato nel contratto preliminare, costituisca un ordinario termine (dilatorio) di adempimento di obbligazioni negoziali, implica che ove, in applicazione dei principi generali in tema di rapporti sinallagmatici, se ne debba escludere la essenzialità, la relativa scadenza non determina di per sè la risoluzione di diritto del preliminare e l'automatica caducazione del relativo vincolo, essendo a ciò necessaria l'iniziativa della parte interessata, con l'intimazione della diffida di cui all'art. 1454 cod. civ., ovvero con la proposizione della domanda di risoluzione, la quale segna il momento in cui resta preclusa all'inadempiente la possibilità di adempiere tardivamente (cfr cass 198000652;198103305; 198104637).

L'identificazione da parte del giudice di merito del carattere essenziale o meno del termine fissato dai contraenti costituisce frutto dell'interpretazione della volontà delle parti (cfr. cass. 197301622) e nella specie, all'esito di tale indagine interpretativa, i giudici d'appello hanno argomentatamente escluso che all'inutile decorso del termine pattuito conseguissero effetti estintivi del rapporto obbligatorio, nonostante l'espressione "decadenza" utilizzata dai contraenti, così sostanzialmente negando l'essenzialità del termine in questione e la ricorrenza dei presupposti per la risoluzione di diritto dell'accordo e, dunque, negando anche l'intervenuta automatica caducazione pure della clausola arbitrale.
Alla luce degli esposti rilievi il quesito che i ricorrenti pongono appare inadeguato e non pertinente, risolvendosi anche in interrogativo pure formalmente non aderente al decisum oltre che muto in ordine ad eventuali incongruenze dell'iter argomentativo espresso dalla Corte distrettuale ed ai canoni ermeneutici eventualmente violati.

2. "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto - inesistenza ab origine di qualsiasi vincolo contrattuale (comb. disp. artt. 1185 e 1355 c.c.; comb. disp. artt. 1321 e 1372 c.c.; comb. disp. artt. artt. 1351 - 2932 c.c., comma 2)", conclusivamente formulando il seguente quesito di diritto "Dica codesta Suprema Corte se la scrittura private con cui le parti promettono di compravendere un bene entro un certo termine, trascorso inutilmente il quale decade la stessa promessa, sia o meno un contratto (preliminare) produttivo di obblighi giuridici".
Il quesito e, dunque, il motivo cui accede sono inammissibili, in quanto ineriscono all'esistenza o meno del contratto preliminare, questione non più ridiscutibile in questa sede, per essere stata definitivamente e positivamente risolta in primo grado, con accertamento non impugnato in appello, e che, quindi, è ormai coperto dal giudicato.

3. " Contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio - Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (comb. disp. artt. 1185 e 1355 c.c.; comb. disp. artt. 1321 e 1372 c.c.; comb. disp. artt. 1351-2932 c.c., comma 2)", conclusivamente formulando, a conferma della tesi svolta nel precedente motivo, il seguente quesito di diritto "Dica codesta Suprema Corte - oltre a quanto richiesto con il quesito di cui al punto precedente - se gli artt. 1183 e segg. c.c., prevedano termini che impediscono di chiedere l'adempimento sia prima che dopo il loro spirare o se, comunque, tale tipo di termine sia previsto da altre norme del nostro ordinamento".
Il motivo è inammissibile sia per genericità del formulato quesito di diritto (cfr, tra le altre, cass. 200904044) e sia, con riguardo ai denunciati vizi motivazionali, per mancanza di un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603; 200811652;200816528).

4. "Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio".
Censura per vizi motivazionali e segnatamente per difetto di logicità la conclusione della validità ed efficacia della clausola arbitrale posta all'interno di un contratto scaduto, a fronte della premessa circa l'inesigibilità delle prestazioni. La censura non ha pregio, in quanto mancante di sintesi dei rilievi, peraltro integranti mere critiche generiche.

5. "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, anche in riferimento agli artt. 806 e 808 c.p.c.", conclusivamente formulando il seguente quesito di diritto: "Dica Codesta Corte se il principio dell'autonomia della clausola arbitrale possa essere invocato in relazione all'arbitrato irrituale".
Il motivo è assorbito per quanto detto sub 1.

6. "Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio".
11 motivo è inammissibile per mancanza di un successivo momento di sintesi dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti. 7. "Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio - Violazione o falsa applicazione di norme di diritto anche in riferimento agli artt. 1321 e 1372 c.c. e segg.", conclusivamente formulando il seguente quesito di diritto "Dica codesta Suprema Corte se la richiesta di restituzione della caparra sul presupposto che la stessa sia stata data senza titolo possa essere azionata tramite la procedura arbitrale prevista da quello stesso titolo".

Relativamente alla denunciata violazione o falsa applicazione di norme, il motivo è inammissibile per inadeguatezza e non pertinenza del quesito di diritto rispetto al decisum, secondo il quale la riconduzione della pretesa restitutoria de) Ve.. all'ambito devoluto al giudizio arbitrale derivava dall'essere essa effetto legale dell'inesigibilità delle prestazioni contrattuali e, dunque, si fondava non sulla mancanza di titolo originario della dazione ma sulla sopravvenuta cessazione della funzione di garanzia dell'adempimento convenzionalmente assegnata alla caparra Relativamente, invece, ai denunciati vizi motivazionali il motivo è inammissibile per mancanza di un successivo momento di sintesi dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti.

8. "Omessa pronuncia su un punto - nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4)".
Il motivo è inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna in solido dei ricorrenti soccombenti, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al Ve.. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011