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Arbitrato qualificato rituale dagli arbitri - Impugnazione del lodo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6842 del 24/03/2011

Arbitrato qualificato rituale dagli arbitri - Impugnazione del lodo - Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. Cod. proc. Civ., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valer.... Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6842 del 24/03/2011

Arbitrato qualificato rituale dagli arbitri - Impugnazione del lodo -  Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti "errores in procedendo" commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte di appello ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se, come nella specie, sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6842 del 24/03/2011

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6842 del 24/03/2011

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - La ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto, sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiararsi competente ed annullare il lodo impugnato, dato che gli arbitri avevano - nel contrasto fra la Stern Weber, che riteneva rituale l'arbitrato, e la Velam, che lo riteneva, al contrario, irrituale - espressamente fatto propria la prima qualificazione, onde era ad essa che bisognava attenersi al fine di stabilire il rimedio esperibile contro il lodo. 2. - La controricorrente obietta che la tesi della ricorrente si basa sull'equivoco che l'accertamento della natura irrituale del lodo erroneamente qualificato dagli arbitri come rituale comporti, per ciò solo, la nullità del lodo stesso. Vero è, invece, che il giudice dell'impugnazione del lodo procede alla qualificazione di quest'ultimo al solo fine di verificare l'ammissibilità dell'impugnazione proposta davanti a sè: l'eventuale qualificazione come irrituale, da parte della corte d'appello, del lodo impugnato davanti a sè e qualificato dagli arbitri come rituale, non comporta altro che l'inammissibilità dell'impugnazione, non certo anche e per ciò solo la nullità del lodo. Del resto è costante in
giurisprudenza il riconoscimento al giudice dell'impugnazione del potere di conoscere della natura rituale o irrituale dell'arbitrato - al fine di decidere sull'ammissibilità del rimedio esperito - non attraverso l'esame del lodo, bensì in base al diretto esame della clausola compromissoria.
3. - Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui all'art. 816 c.p.c., e segg. l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte d'appello ai sensi dell'art. 827 c.p.c., e segg. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente e facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare; qualsiasi manifestazione di volontà negoziale (Cass. 19129/2006).
Il Collegio ritiene di dar seguito a tale orientamento. Ciò che conta, invero, agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come prevista dalle parti. Ben possono le parti aver previsto, con il compromesso o la clausola compromissoria, un arbitrato irrituale; ma se gli arbitri di fatto hanno poi reso il lodo nelle forme di cui all'art. 816 c.p.c., e segg., ossia un lodo rituale, quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., e segg.. Nell'accertamento della natura del lodo in concreto emesso, un ruolo fondamentale svolge, di solito, l'interpretazione della convenzione di arbitrato, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che gli arbitri si siano adeguati a quanto previsto dalle parti. Ma se risulta altrimenti chiaro, dalla procedura seguita e dalla qualificazione espressamente data dagli stessi arbitri, che è stato emesso un lodo rituale o irrituale, ciò è decisivo ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, senza che si debba o si possa risalire all'interpretazione della volontà espressa dalle parti nella convenzione.
Tale volontà rileva, piuttosto, agli effetti della validità del lodo. Infatti la pronuncia di un lodo rituale ove sia stato dalle parti previsto un arbitrato irrituale comporta la nullità del lodo stesso in quanto pronunciato "fuori dei limiti del compromesso" (art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4), che non consentiva agli arbitri di emettere un lodo rituale.
Nella specie, è pacifico che gli arbitri avevano emesso un lodo rituale, tale qualificato da essi stessi; conseguentemente era legittima l'impugnazione per nullità proposta davanti alla corte d'appello.
La sentenza impugnata, che ha invece statuito l'incompetenza della corte adita (rectius, l'inammissibilità dell'impugnazione), va pertanto cassata.
4. - Non è, peraltro, necessario disporre la prosecuzione del giudizio in fase di rinvio, dato che, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte.
È infatti pacifico che la Velam s.r.l. aveva sostenuto la nullità del lodo in quanto lodo rituale emesso nonostante le parti avessero invece previsto un arbitrato irrituale. Ciò impone, per quando sopra osservato (e contrariamente a quanto ritenuto dalla controricorrente), di dichiarare la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4 (norma non espressamente richiamata dall'impugnante, e tuttavia sottesa alla prospettazione dalla stessa formulata ed applicabile ricorrendone i presupposti in fatto, accertati dal giudice di merito).
Attesa la ragione della nullità accertata, non è ammesso giudizio rescissorio (Cass. 1729/2001, 1723/2001, 1407/1993, 66/1983). 5. - Va infine disposta la compensazione delle spese dell'intero giudizio, sia di merito sia di legittimità, per giusti motivi consistenti nella obbiettiva complessità della questione decisa, sulla quale questa Corte si è pronunziata per la prima volta soltanto nel 2006, come si è visto, ossia dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, dichiara la nullità del lodo di cui in motivazione; dichiara compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio sia di merito che di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it