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Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7525 del 27/03/2007

Eccezione di parte in ordine all'esistenza o all'ampiezza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale - Natura sostanziale e non processuale - Conseguenze - Inammissibilità in sede di legittimità della relativa censura in ordine a sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equità - Fondamento. 

L'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità' giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale.La suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della suddetta rinuncia, con la conseguenza che è da ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri, qualificandola come "error in procedendo", l'interpretazione, resa dal giudice di pace in controversia di valore inferiore ai due milioni, di una clausola compromissoria relativa all'individuazione di quanto devoluto agli arbitri irrituali, attesi i limiti del sindacato di legittimità in ordine alla sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equità.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7525 del 27/03/2007