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arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013

Accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti - Incidenza sulla "potestas iudicandi" del collegio arbitrale - Difetto di quest'ultima - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013

In tema di lodo arbitrale, l'accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti coinvolge la stessa "potestas judicandi" degli arbitri, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo a norma dell'art. 829 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), è rilevabile di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013