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arbitrato - perizia contrattuale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 12/05/2005

Nozione - Differenza dall'arbitrato libero - Effetti - Perizia sul valore del bene - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 12/05/2005

La perizia contrattuale, con la quale le parti deferiscono ad uno o più terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che essi si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale, si inserisce in una fattispecie negoziale diretta ad eliminare, su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti, mediante mandato conferito ad un terzo, così come avviene nell'arbitrato libero, dal quale si differenzia per il diverso oggetto del contrasto, che attiene ad una questione tecnica e non giuridica (come nell'arbitrato libero), ma non per gli effetti, dato che in entrambi il contrasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che le parti si impegnano preventivamente a rispettare. Ne consegue che, qualora le parti abbiano demandato ai periti una perizia contrattuale sul valore della cosa, il parere da essi restituito deve indicare detto valore non in astratto, ma con riferimento al caso concreto, quantificandolo esplicitamente o almeno in modo che sia determinabile sulla base di elementi prestabiliti, desumibili da obbiettivi elementi già in possesso delle parti o agevolmente riscontrabili, restando altrimenti non conseguibile lo scopo perseguito dalle parti con il conferimento del mandato. (Nella specie la Corte Suprema ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la relazione dei periti - riguardante un autoveicolo oggetto di indennizzo assicurativo - che aveva indicato il valore del veicolo in astratto, senza accertare, come previsto dalla polizza, "l'esattezza delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali" sulle condizioni di efficienza del veicolo nel momento in cui era stato assicurato e in quello del sinistro).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 12/05/2005