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arbitrato - arbitrato rituale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7623 del 31/03/2006

Arbitrato irrituale - Liquidazione del compenso agli arbitri irrituali - Disciplina ex art. 814 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione – Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7623 del 31/03/2006

Il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, previsto dall'art. 814 cod. proc. civ. per l'arbitrato rituale , non è applicabile, nemmeno in via analogica, all'arbitrato irrituale, in quanto quest'ultimo è sfornito dell'elemento che caratterizza l'arbitrato rituale, ossia l'attitudine a divenire "sentenza" a seguito del deposito del lodo e posto che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa ma come debito "ex mandato", per l'adempimento coattivo del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7623 del 31/03/2006