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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19075 del 25/09/2015

Impugnazione del lodo per "errores in iudicando" - Ammissibilità - Condizioni - Previsione delle parti di una decisione secondo diritto - Insufficienza - Fattispecie successiva alla novella introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19075 del 25/09/2015

Ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006), gli "errores in iudicando" possono essere fatti valere, quale causa di nullità del lodo, solo laddove tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge ovvero contemplata dalle parti, in maniera chiara ed inequivocabile, nella clausola compromissoria o in altri atti anteriori all'instaurazione del procedimento arbitrale, non potendosi ritenere sufficiente la mera previsione, ivi contenuta, di una decisione secondo diritto, sostanzialmente riproduttiva dell'art. 822 c.p.c. ed astrattamente riconducibile, pertanto, alla volontà di escludere il potere degli arbitri di decidere secondo equità.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19075 del 25/09/2015