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arbitrato rituale‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11634‭ ‬del‭ ‬26/05/2014‭

Natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Applicabilità dell'effetto espansivo della sentenza ex art.‭ ‬1306‭ ‬cod.‭ ‬civ.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11634‭ ‬del‭ ‬26/05/2014‭


In tema di arbitrato,‭ ‬anche prima dell'introduzione dell'art.‭ ‬824‭ ‬bis cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬da parte del d.lgs.‭ ‬2‭ ‬febbraio‭ ‬2006,‭ ‬n.‭ ‬40,‭ ‬gli effetti tra le parti del lodo arbitrale rituale erano equiparabili a quelli della sentenza,‭ ‬avendo l'attività degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.‭ ‬Ne consegue che degli effetti favorevoli al condebitore del lodo reso tra il creditore ed uno dei condebitori solidali prima dell'entrata in vigore del d.lgs.‭ ‬n.‭ ‬40‭ ‬del‭ ‬2006‭ ‬può giovarsi altro condebitore solidale che non sia stato parte del giudizio arbitrale,‭ ‬applicandosi pure al lodo non impugnabile l'effetto espansivo della sentenza previsto dall'art.‭ ‬1306,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬civ.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11634‭ ‬del‭ ‬26/05/2014‭