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responsabilità civile - attività medico-chirurgica - Atto terapeutico correttamente eseguito - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010

Atto terapeutico correttamente eseguito - Conseguenze dannose per la salute - Inadempimento dell'obbligo di adeguata informazione preventiva sulle possibili conseguenze pregiudizievoli - Responsabilità del medico per i danni alla salute - Limiti - Onere della prova a carico del paziente - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010

In tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010