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Violazione di una norma del regolamento sportivo – Cass. n. 4707/2023

Responsabilità' civile - attività' sportiva "Rischio consentito" - Sport da combattimento - Violazione di una norma del regolamento sportivo - Illecito civile - Configurabilità - Condizioni - Evento lesivo durante un allenamento - Irrilevanza - Ragioni.

 

Nello sport da combattimento la violazione di una norma del regolamento sportivo non costituisce di per sé un illecito civile in mancanza di altri elementi idonei a far ritenere ingiustificata l'azione dell'atleta, né assume ex se rilievo il fatto che l'evento lesivo sia occorso durante un allenamento, il quale, pur mancando del profilo agonistico, è comunque connotato dal contatto fisico e dall'uso della forza, restando così la soglia di tolleranza della violenza più elevata rispetto all'allenamento di uno sport in cui questa è soltanto eventuale.

Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4707 del 15/02/2023 (Rv. 667073 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043

 

Corte

Cassazione

4707

2023