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Adeguamento annuale dei diritti aeroportuali – Cass. n. 3486/2023

Responsabilità civile - amministrazione pubblica - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Pubblici servizi di trasporto aereo - Adeguamento annuale dei diritti aeroportuali - Omessa adozione dei relativi decreti ministeriali da parte della P.A. - Domanda di risarcimento dei danni - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Intervenuta abrogazione dell'art. 2, comma 190, l. n. 662 del 1996 e adeguamento sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e del contratto di programma sottoscritto dal gestore aeroportuale - Irrilevanza.

 

In tema di servizi pubblici di trasporto aereo, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni per l'omesso adeguamento annuale (in misura pari al tasso di inflazione programmato, ai sensi dell'art. 2, comma 190, della l. n. 662 del 1996) dei diritti aeroportuali in conseguenza della mancata adozione degli appositi decreti ministeriali, trattandosi di provvedimenti a contenuto vincolato "ex lege", la cui emissione è obbligatoria per l'autorità amministrativa, senza che sia ravvisabile l'esercizio di un potere autoritativo fondato sulla discrezionalità amministrativa e senza che assuma rilievo che - in seguito al d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla l. n. 248 del 2005, il quale ha abrogato il citato art. 2, comma 190, della l. n. 662 del 1996 e novellato l'art. 10, comma 10, della l. n. 537 del 1993 - la revisione dei diritti aeroportuali debba essere effettuata secondo i criteri stabiliti dal CIPE, sulla base della contabilità analitica dei costi e dei ricavi presentata dal gestore aeroportuale.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3486 del 06/02/2023 (Rv. 666884 - 01)

 

Corte

Cassazione

3486

2023