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Incidenza sulla determinazione del grado di invalidità permanente e sulla liquidazione del danno – Cass. n. 28327/2022

Responsabilità civile - causalità (nesso di) - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale – permanente - Malattie o menomazioni preesistenti - Incidenza sulla determinazione del grado di invalidità permanente e sulla liquidazione del danno - Concause - Configurabilità - Menomazioni preesistenti "concorrenti" - Risarcimento del danno - Criteri - Fattispecie.

 

In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistente malattia del danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante ai fini della determinazione del grado di invalidità; la preesistente menomazione del danneggiato, se "coesistente", è di norma irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (cioè, stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato), senza che di essa si debba tenere conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno, mentre, se "concorrente", può costituire concausa dell'evento di danno, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva quantificato il danno ponendo a base del calcolo tabellare una percentuale di invalidità pari alla differenza tra quella effettivamente riscontrata dal c.t.u., per il quale le lesioni conseguenti al sinistro avevano inciso in termini peggiorativi su una preesistente frattura biossea, e quella ascrivibile alle menomazioni preesistenti concorrenti).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28327 del 29/09/2022 (Rv. 665955 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

 

Corte

Cassazione

28327

2022