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Sinistro stradale causato da un animale selvatico in autostrada – Cass. n. 9610/2022

Responsabilità civile - amministrazione pubblica - opere pubbliche - strade - Sinistro stradale causato dalla presenza di un animale selvatico in autostrada - Responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente gestore - Sussistenza - Prova liberatoria del caso fortuito - Dimostrazione positiva dell'imprevedibilità e inevitabilità - Necessità - Fattispecie.

 

Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del gestore sul presupposto che la situazione di pericolo - rappresentata dalla sussistenza di un varco nella recinzione - non gli fosse stata segnalata prima dell'incidente, e che il fatto fosse avvenuto in prossimità di uno svincolo autostradale, circostanza quest'ultima da considerarsi, viceversa, idonea ad escludere che l'ingresso di animali potesse considerarsi evento imprevedibile e inevitabile, come tale suscettibile di integrare il caso fortuito).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9610 del 24/03/2022 (Rv. 664452 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051

 

Corte

Cassazione

9610

2022