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Responsabilità contrattuale del professionista – Cass. n. 10050/2022

Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Responsabilità contrattuale del professionista - Responsabilità medica (anteriormente alla l. n. 24 del 2017) - Oneri probatori - Ripartizione e contenuto - Impedimento imprevedibile ed inevitabile - Nozione.

 

In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022 (Rv. 664402 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

10050

2022