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Mera successione temporale tra eventi – Cass. n. 3285/2022

Responsabilità civile - causalità (nesso di) - Illecito aquiliano - Nesso causale - Accertamento - Mera successione temporale tra eventi - Sufficienza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

 

In tema di illecito aquiliano, ai fini dell'accertamento del nesso causale, non è sufficiente una relazione di prossimità cronologica tra la condotta e l'evento dannoso, in quanto il criterio "post hoc propter hoc" è errato, posto che correlazione non significa causazione. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza che, per rigettare la domanda di risarcimento del danno per inquinamento ambientale di un'area, aveva escluso il nesso causale tra lo sversamento di materiale oleoso, provocato dal cedimento del manto stradale in corrispondenza delle cisterne che lo contenevano, e le condotte ascritte ai convenuti, precedenti proprietari dell'area, di occultamento sotto la sede stradale di tali cisterne e di mancata rimozione delle stesse, in quanto risalenti a molti anni prima dell'evento lesivo).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3285 del 03/02/2022 (Rv. 663773 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043

 

Corte

Cassazione

3285

2022