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Responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale – Cass. n. 21404/2021

Responsabilità' civile - colpa o dolo – contrattuale ed extracontrattuale - Professionisti - attività medico-chirurgica - Azione risarcitola esercitata dai congiunti "iure proprio" - Natura aquiliana della responsabilità - Fondamento - Efficacia protettiva verso terzi del contratto tra il nosocomio ed il paziente - Condizioni e limiti.

 

La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021 (Rv. 662040 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_1374, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

21404

2021