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Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie – Cass. n. 4784/2021

Responsabilita' civile - amministrazione pubblica - Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Medici specializzandi in odontostomatologia - Iscrizione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 14 del 2003 - Mancata remunerazione - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Fondamento.

In tema di ristoro del pregiudizio da inadempimento dello Stato italiano agli obblighi comunitari, compete il diritto al risarcimento del danno ai medici che abbiano frequentato senza adeguata remunerazione scuole di specializzazione "post lauream" in odontostomatologia sulla base di iscrizione anteriore alla data di entrata in vigore della l. n.14 del 2003, atteso che solo a seguito delle modifiche, apportate dall'art.13 di detta legge, all'art.1 della l. n. 405 del 1985, è stato interdetto l'esercizio della professione di dentista ai laureati in medicina, richiedendosi il conseguimento della laurea in odontoiatria, e considerato che l'ordinamento comunitario (con le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) aveva riconosciuto il diritto all' "adeguata rimunerazione" a tutti coloro che avessero frequentato scuole di specializzazione in "stomatologia", materia che in Italia, per espressa previsione della richiamata direttiva CEE 75/362, equivaleva alla odontostomatologia.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4784 del 23/02/2021 (Rv. 660753 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223