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Ricovero presso struttura sanitaria di paziente con problemi psichici - Cass. n. 25288/2020

Responsabilita' civile - causalita' (nesso di) - Ricovero presso struttura sanitaria di paziente con problemi psichici - Atto autolesionistico - Dovere di sorveglianza della struttura sanitaria - Conseguente responsabilità - Accertamento della condotta esigibile - Verifica in concreto – Fattispecie - responsabilita' civile - fatto dannoso dell'incapace - responsabilita' dell'obbligato alla sorveglianza - responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica

II contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile offerta dal danneggiante, richiesta dall'art. 1218 c.c., va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva fondato la responsabilità degli operatori sanitari della struttura sul mero fatto dell'autolesione provocatasi da una paziente con problemi psichici che le misure di contenzione adottate avrebbero dovuto scongiurare, senza interrogarsi su quali misure diverse, in considerazione dello stato gestazionale della paziente e dell'impossibilità di praticare trattamenti farmacologici, si sarebbero dovute esigere in concreto).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25288 del 11/11/2020 (Rv. 659778 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1374, Cod_Civ_art_2047

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