Notificazione del subingresso dell'acquirente nel contratto di mutuo fondiario - Obbligazione accessoria, a carico del notaio, rispetto a quella avente ad oggetto la stipulazione dell'atto - Insussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11141 del 10/05/2013
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11141 del 10/05/2013
Non costituisce oggetto di un'obbligazione accessoria, rispetto a quella principale con cui un notaio si impegni a redigere l'atto di compravendita di un immobile già gravato da ipoteca a garanzia della restituzione di un credito fondiario, la notificazione, da parte del professionista, dell'avvenuto subingresso dell'acquirente - in qualità di mutuatario ed in forza di un contratto di accollo - nel contratto di mutuo fondiario.