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Responsabilita' civile - cose in custodia - obbligo di custodia - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020 (Rv. 657915 - 03)

Responsabilità del custode - Fondamento - Esclusione di responsabilità - Onere della prova - Fattispecie.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità dell'istituto scolastico per la lesione ad un occhio subita da una alunna minore - che era stata colpita con il coperchio in metallo di un contenitore della spazzatura da un altro allievo, che già aveva provocato in passato danni, mentre era all'interno del cortile della scuola, durante l'attività ricreativa affidata, successivamente al pranzo, agli educatori - senza spiegare le ragioni per le quali era stata ritenuta imprevedibile la condotta del danneggiante e sussistente il caso fortuito sull'assunto che, comunque, seppure il cestino fosse stato di tipo diverso ed altrimenti allocato e sorvegliato, l'evento si sarebbe ugualmente verificato).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020 (Rv. 657915 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_2697