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Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28987 del 11/11/2019 (Rv. 655790 - 01)

Responsabilità della struttura sanitaria per fatto esclusivo del medico - Rivalsa nei confronti del sanitario (disciplina "ante" legge n. 24 del 2017) - Ripartizione paritaria della responsabilità - Fondamento - Limiti.

Responsabilita' civile - solidarieta' – regresso - In genere.

In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28987 del 11/11/2019 (Rv. 655790 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_2055