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Denunce infondate - proscioglimento o assoluzione dell'imputato - responsabilità per danni a carico del denunciante

Responsabilità civile - denunce infondate - proscioglimento o assoluzione dell'imputato - responsabilità per danni a carico del denunciante - condizioni - sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia – necessità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018

La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018