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Azione di risarcimento dei danni - Richiesta

Assicurazione - obbligatoria veicoli - Azione di risarcimento dei danni - Richiesta Assicurazione - obbligatoria veicoli - Azione di risarcimento dei danni - Richiesta - Assicuratore chiamato in causa quale terzo - Onere ex art. 22 della legge n. 990 del 1969 - Adempimento Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3449 del 06/03/2012

Assicurazione obbligatoria veicoli - Azione di risarcimento dei danni - Richiesta

Assicurazione - obbligatoria veicoli - Azione di risarcimento dei danni - Richiesta - Assicuratore chiamato in causa quale terzo - Onere ex art. 22 della legge n. 990 del 1969 - Adempimento
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'onere che l'art. 22 della legge n. 990 del 1969 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") pone a carico del danneggiato per la richiesta di risarcimento del danno va osservato anche quando l'assicuratore sia terzo chiamato in causa dal convenuto, senza che, atteso il tenore della norma, tale onere possa considerarsi altrimenti assolto mediante l'atto di chiamata in causa da parte del convenuto o in virtù della comunicazione all'assicuratore da parte del danneggiante circa l'iniziativa giudiziaria intrapresa dal danneggiato. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3449 del 06/03/2012

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3449 del 06/03/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Bartolomeo F0.. citava in giudizio Antonio D'Ascoli, in qualità di proprietario dell'autovettura sulla quale era trasportato, e la Meie Aurora Assicurazione s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di un sinistro verificatosi in Gragnano nel quale era rimasta coinvolta la suddetta autovettura.
La compagnia assicuratrice si costituiva chiedendo la chiamata in causa della Assicurazioni Generali s.p.a. quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, dato che il sinistro si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda attrice compensando fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la relativa sentenza proponeva appello il F0.. convenendo in giudizio il D'Ascoli, l'Aurora Assicurazione s.p.a. e l'Assicurazioni Generali s.p.a. chiedendo la condanna degli appellati in solido al risarcimento dei danni.
Deduceva il F0..: che, quale trasportato, poteva avvalersi della presunzione ex art. 2054 c.c., avendo il solo onere di fornire la prova del fatto storico; che tale prova era stata fornita da una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Gragnano con la quale Di Ruocco Giuseppe (conducente della vettura del D'Ascoli) aveva ottenuto la condanna dell'Assicurazioni Generali al risarcimento dei danni; che in detta sentenza era stata accertata, con efficacia di giudicato, la responsabilità del conducente dell'altra vettura, non identificata; che quindi essendo incontestabile il suo diritto ad essere risarcito sia dai convenuti principali, sia dalla chiamata in causa, la sentenza di primo grado doveva essere riformata. Il Tribunale rigettava l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava l'improponibilità della domanda risarcitoria formulata dal F0.. nei confronti dell'Assicurazioni Generali s.p.a..
Propone ricorso per cassazione Bartolomeo F0.. con due motivi.
Resistono con controricorso Assicurazioni Generali s.p.a. e UGF Assicurazioni s.p.a., succeduta per incorporazione alla Aurora Assicurazioni s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., dell'art. 320 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione dei principi regolatori del giusto processo di cui agli artt. 25 e 111 Cost.".
Il motivo si articola in più censure.
Con la prima censura sostiene il ricorrente che il giudicato esterno vale a determinare il fatto storico ma non vale ad esimere la responsabilità del conducente dell'auto per la ragione che tale giudicato non può applicarsi al terzo trasportato estraneo. La censura è infondata.
Dal principio fissato dall'art. 2909 cod. civ. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti - e non è vincolante - per i terzi (Cass., 5 novembre 1996, n. 9631).
Rispetto a questi ultimi, tuttavia, la sentenza passata in giudicato può avere efficacia come elemento di prova documentale, riguardo alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale. Spetta pertanto al giudice valutare il documento prodotto, in relazione ad altri elementi di giudizio acquisiti e di trame le relative conclusioni.
La Corte d'Appello non ha esteso l'efficacia diretta del giudicato nei confronti del ricorrente, bensì ha soltanto allargato il tema probatorio, acquisendo agli atti una sentenza che meglio ricostruiva la dinamica del sinistro.
Con la seconda censura del primo motivo parte ricorrente lamenta la tardività del deposito della sentenza del Giudice di Pace di Gragnano perché avvenuto dopo la prima udienza.
Anche tale censura è infondata.
Le prove costituende e costituite in corso di un procedimento dinanzi al Giudice di Pace possono sempre essere acquisite fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, rimanendo invece preclusa alle parti la possibilità di produrre documenti preesistenti al giudizio, successivamente alla prima udienza.
Nella fattispecie in esame la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano, pubblicata il 16-23 febbraio 2006 e quindi nelle more del procedimento è stata tempestivamente depositata alla prima udienza successiva alla sua pubblicazione dalla Aurora Assicurazioni e precisamente all'udienza del 21 giugno 2006. Non poteva quindi essere presentata alla prima udienza di comparizione in quanto non ancora pubblicata.
Con la terza censura si sostiene che l'esame del materiale probatorio avrebbe dovuto condurre alla condanna al risarcimento, alternativamente, per l'intero ovvero per quanto di ragione, dell'Aurora Assicurazioni, assicuratore della responsabilità civile del veicolo sul quale l'attore era trasportato.
La censura è infondata.
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Da ciò consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass., 22 agosto 2007, n. 17848). Nel caso in esame proprio l'accertata responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo non identificato fornisce la prova dell'insussistenza di ogni responsabilità in capo al D'Ascoli. Con la quarta censura il ricorrente denuncia violazione degli artt. 25 e 111 Cost. che stabiliscono rispettivamente i principi della precostituzione del giudice naturale e dello svolgimento del processo nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità. La censura è infondata perché non si ravvisa alcun pregiudizio giuridico per il ricorrente, dovuto all'efficacia riflessa del giudicato della sentenza del Giudice di Pace di Gragnano, in quanto quest'ultima è stata acquisita al giudizio limitatamente al tema probatorio.
Con il secondo motivo si denuncia "Violazione della L. n. 990 del 1969, art. 22, dell'art. 106 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".
Secondo parte ricorrente l'impugnata sentenza è viziata nella parte in cui ha ritenuto la improcedibilità della domanda attrice estesa al Fondo di garanzia per le vittime della strada per aver omesso la preventiva richiesta di risarcimento del danno di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22.
Ritiene il F0.. che nei casi in cui la chiamata del terzo ad opera del convenuto o del suo assicuratore della responsabilità civile avvenga non per far valere un rapporto di garanzia propria o impropria ma perché il chiamato sia riconosciuto esclusivo responsabile del danno subito dall'attore, e quindi per sostituire alla propria posizione di convenuto quella del terzo chiamato, la domanda dell'attore si estende automaticamente al medesimo terzo. Nei confronti di quest'ultimo l'odierno ricorrente espressamente aveva chiesto la condanna in solido e/o per quanto di ragione. Il motivo è infondato.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'onere che la L. n. 990 del 1969, art. 22 pone a carico del danneggiato per la richiesta di risarcimento del danno va osservato anche quando l'assicuratore sia terzo chiamato in causa dal convenuto, senza che, atteso il tenore della norma, tale onere possa considerarsi altrimenti assolto, mediante l'atto di chiamata in causa da parte del convenuto o in virtù della comunicazione all'assicuratore da parte del danneggiante circa l'iniziativa giudiziaria intrapresa dal danneggiato (Cass., 21 dicembre 2004, n. 23696; Cass., 25 agosto 2006, n. 18493).
Nel caso in esame l'onere imposto al danneggiato di richiedere il risarcimento ai sensi dell'art. 22, almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, la cui carenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.200.00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori e spese generali come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2012

 

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