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Responsabilità civile - padroni, committenti e imprenditori - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 538 del 17/01/2012

Opere di escavazione sul fondo - Danno alle proprietà confinanti - Responsabilità del proprietario del fondo e committente - Configurabilità - Responsabilità oggettiva - Esclusione - Condotta colposa - Necessità - Fondamento.

Il proprietario il quale faccia eseguire opere di escavazione nel proprio fondo risponde direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l'esecuzione delle opere, e ciò indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità si aggiunge alla sua, ma non la esclude; la responsabilità del proprietario committente non opera tuttavia in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, poiché l'autonomia con cui vengono eseguiti i lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all'appaltatore, a meno che il committente non si sia ingerito con direttive vincolanti, così da ridurre l'appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di "nudus minister", in parte o "in toto" ovvero quando la responsabilità del committente si fondi su una "culpa in eligendo", per aver affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 538 del 17/01/2012