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Responsabilita' civile - attivita' pericolosa - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16638 del 05/07/2017

Soggetto su cui grava la responsabilità - Appaltante o committente - Esclusione - Appaltatore o prestatore d'opera - Sussistenza.

La particolare responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c. incombe esclusivamente su chi esercita l'attività pericolosa e non anche su colui che tale attività ha affidato ad altri in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16638 del 05/07/2017